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Reintegrazione docente nell’incarico di supplenza assegnato

Giuseppe Versace • 23 Novembre 2023

immissioni-in-ruolo-docenti-2022-2023-postiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, prima convoca una docente dalle GPS, successivamente revoca il contratto ed il giudice ordina l’immediata reintegrazione della docente nell’incarico di supplenza assegnato.


Ecco il commento all’Ordinanza di accoglimento totale del 21.12.2022 – Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, Dott. Stefano Costarella.

Una Docente si è rivolta all’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna (Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale”), per essere assistita in seguito alle violazioni effettuate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM); nello specifico in occasione della procedura di aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti Graduatorie di Istituto indetta dal Ministero dell’Istruzione, aveva inoltrato la domanda on line per l’inserimento nelle GPS della provincia di Catanzaro.

Successivamente la ricorrente veniva inserita nelle graduatorie provinciali di seconda fascia e nelle graduatorie di istituto dei docenti di scuola superiore di secondo grado per la classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole superiori).

L’iter iniziale del caso

A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Catanzaro, pubblicate sulla pagina web dell’Ambito Territoriale di Catanzaro, la docente veniva collocata nella seconda fascia della classe di concorso ADSS con punti 66,50 alla quindicesima posizione.

Inoltre, la ricorrente essendo categoria protetta ex lege 68/1999, ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022 è stata collocata dal sistema informatizzato predisposto dal Ministero dell’Istruzione in posizione n. 3 come riservista nella seconda fascia della classe di concorso ADSS.

In data 01.09.2022 l’Ambito Territoriale di Catanzaro, a seguito della procedura informatizzata operata dall’Algoritmo appositamente predisposto dal Ministero dell’Istruzione per l’individuazione dei supplenti per l’anno scolastico 2022/2023, pubblicava decreto n. 5579 dell’1-09-2022 e il relativo bollettino di nomine con i quali venivano individuati gli aspiranti per il conferimento delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico su posti comuni e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro.

Nel suddetto bollettino, la docente, in qualità di riservista ai sensi della legge 68/99, veniva individuata dall’Algoritmo dalla graduatoria di seconda fascia, classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado), come destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado) presso l’Istituto Superiore, fino al 30.06.2023.

In data 02.09.2022 l’Ambito Territoriale di Catanzaro pubblicava sul proprio sito web il decreto AOOSUP prot. n. 5991 con il quale disponeva la rettifica del primo bollettino di nomina, rideterminando le aliquote di riserva ex lege 68/99, con conferma della cattedra per l’odierna ricorrente, fino al 30.06.2023.

Con decreto n. 5858 del 06.09.2022, inopinatamente l’Ambito Territoriale di Catanzaro revocava l’incarico conferito alla ricorrente, in quanto come si legge testualmente nel provvedimento venivano “rideterminate le quote di riserva di cui alla legge 68/99 e D.LGS n. 66/2010 art. 1014 e 678 per l’insegnamento ADAA –ADSS”; e contestualmente individuava come ulteriore destinataria dell’incarico l’aspirante Docente XXX da graduatoria provinciale di prima fascia con punti 36 e posizione 146.

Il ricorso

In data 08.09.2022, la docente inviava formale reclamo all’indirizzo pec dell’Ambito Territoriale di Catanzaro e chiedeva la riassegnazione dell’incarico revocato in quanto illegittimo e contestualmente, in base alle preferenze espresse il 15.08.2022 tramite procedura informatizzata, la riassegnazione all’Istituto Superiore, senza però ricevere a tutt’oggi alcuna risposta dall’Amministrazione.

Nonostante il suddetto reclamo, a distanza di giorni, l’Ambito Territoriale di Catanzaro, in data 14.10.2022 pubblicava sul proprio sito web il decreto n. 7096 nel quale testualmente si legge che: “l’organico di sostegno di diritto del personale docente, adeguato alle situazioni di fatto ed assegnato alle istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro per l’anno scolastico 2022/2023 è rideterminato come riportato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento”.

Pertanto l’Amministrazione, in pari data, procedeva alla nomina di altri insegnanti di sostegno ma non dell’odierna ricorrente, pur rideterminando i posti in organico di diritto alle situazioni di fatto, che avrebbero anche consentito la rideterminazione delle aliquote ex lege 68/99.

La ricorrente dopo la revoca dell’incarico precedentemente conferito alla docente disposta dall’Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro, ha dovuto adire il Tribunale di Catanzaro, per tutelare i propri diritti.

Reintegrazione docente nell’incarico di supplenza assegnato: il testo del provvedimento

Potete consultare qui il testo completo del provvedimento.

 

Fonte: articolo dell'Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale)
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